Sez. 2, Sentenza n. 2572 del 28/04/1981 (Rv. 413345 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ESTENSIONE - COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO - INCLUSIONE - LIMITI.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ESTENSIONE - COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO - INCLUSIONE - LIMITI.*
L'art 16 del RD 11 febbraio 1929 n 274, per cio che concerne le costruzioni in cemento armato, ammette la Competenza dei Geometri solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non implichino pericolo per l'incolumita delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni Competenza e riservata, ex art 1 del RD 16 novembre 1939 n 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo. Ne tale distribuzione di competenze e stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n 1086, il cui articolo 2, invece, la ribadisce, espressamente menzionandola, sia pure senza richiamo esplicito delle citate fonti. (Conf 3225/80).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 art. 1, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)