Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 17/10/1985 (Rv. 442430 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - COMPETENZA PROFESSIONALE - PROGETTAZIONE DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO - ART. 16 R.D. 11 FEBBRAIO 1929 N. 274 - NATURA - NORMA REGOLAMENTARE - VIGENZA.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - COMPETENZA PROFESSIONALE - PROGETTAZIONE DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO - ART. 16 R.D. 11 FEBBRAIO 1929 N. 274 - NATURA - NORMA REGOLAMENTARE - VIGENZA.*
L'art. 16 del R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, in base al quale la Competenza professionale del geometra, quanto alla progettazione di edifici in cemento armato, è limitata alle piccole costruzioni che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che, per la loro destinazione, non possano implicare pericolo per l'incolumità delle persone, integra una norma regolamentare in senso stretto, resa dall'autorità governativa in attuazione della legge 24 giugno 1923 n. 1395 ed in ottemperanza della delega contenuta nell'art. 7 di tale legge (manifestamente non in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 4, 33 e 41 della Costituzione). Detta norma regolamentare, la quale è conforme ai criteri posti dalla legge delegante (conformità sindacabile del giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, trattandosi di atto amministrativo non avente forza di legge), è tuttora operante, tenuto conto che le successive leggi emanate per la disciplina delle opere edili in conglomerato cementizio, e per le costruzioni in zone sismiche (ivi inclusa la legge 2 febbraio 1974 n. 64), non introducono innovazioni circa gli specificati limiti delle attribuzioni professionali del geometra. (V 2572/81, mass n 413345; (V 267/79, mass n 396338).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 33, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Legge 05/11/1971 num. 1086, Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)