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Sez. 1, Sentenza n. 5869 del 12/12/1978 (Rv. 395692 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO, SEZIONE PER I MINORENNI - DECISIONE DI RIMESSIONE DELLE PARTI AL TRIBUNALE SUL PRESUPPOSTO DELL'ESISTENZA DI UN'ISTANZA DI REVOCA ANZICHE DI UN RECLAMO - CONFLITTO DI COMPETENZA E RICHIESTA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL TRIBUNALE SUL PRESUPPOSTO DELL'ESISTENZA DI UN RECLAMO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395692-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO, SEZIONE PER I MINORENNI - DECISIONE DI RIMESSIONE DELLE PARTI AL TRIBUNALE SUL PRESUPPOSTO DELL'ESISTENZA DI UN'ISTANZA DI REVOCA ANZICHE DI UN RECLAMO - CONFLITTO DI COMPETENZA E RICHIESTA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL TRIBUNALE SUL PRESUPPOSTO DELL'ESISTENZA DI UN RECLAMO - INAMMISSIBILITA.*

Qualora la Corte d'appello, Sezione per i minorenni, investita con "ricorso" avverso provvedimento reso dal tribunale per i minorenni a norma dell'art 333 cod civ, ritenga che detto atto integri non un reclamo al giudice di secondo grado, ma un'istanza di revoca, e, quindi, rimetta le parti dinanzi al tribunale, a quest'ultimo non e consentito di sollevare conflitto di Competenza, ai sensi dell'art 45 cod proc civ, per sostenere che l'atto medesimo configuri reclamo e non istanza di revoca. Tale questione, infatti, non riguarda la Competenza, che attiene esclusivamente all'originaria attribuzione delle controversie fra vari organi della giurisdizione ordinaria, ma attiene all'interpretazione ed all'ammissibilita della impugnazione del gravame, e, come tale, e rimessa al giudice di secondo grado, la cui decisione in proposito, ove non investita dalle parti con ricorso per Cassazione, non puo essere altrimenti contestata. (V 3771/77, mass n 387437).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)