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Sez. L, Ordinanza n. 20229 del 16/06/2026 (Rv. 679457-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro notturno - Esonero per il lavoratore avente a carico soggetto in stato di handicap - Art. 11 d.lgs. n. 66 del 2003 - Interpretazione - Requisito della gravità di tale stato - Necessità - Esclusione - Fondamento - Esigenza di massima protezione del disabile e delle relazioni di assistenza - Rilevanza.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679457-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

L'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 66 del 2003 va interpretato nel senso che, ai fini dell'esonero dal lavoro notturno per il lavoratore che ha a proprio carico un soggetto disabile, ai sensi della l. n. 104 del 1992, non è richiesta la gravità dello stato di disabilità del familiare, posto che tale requisito non è previsto dal dato testuale dalla norma nè può ricavarsi, in base ad un'esegesi sistematica, dalla locuzione "a proprio carico" - la quale si limita ad indicare una relazione di assistenza che deve sussistere tra lavoratore e disabile, senza identificarla con una assistenza permanente, continuativa e globale, propria della connotazione di gravità -, anche tenuto conto del quadro normativo costituzionale e sovranazionale, orientato verso la massima protezione della persona con disabilità e delle relazioni di assistenza che ne rendono possibile l'inclusione familiare e sociale.

Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2023 num. 66 art. 11 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)