Sez. L - , Sentenza n. 25379 del 12/12/2016 (Rv. 642232 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Divieto di trasferimento ex art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - Interpretazione costituzionalmente orientata alla tutela del disabile - Fondamento - Conseguenze - Non gravità dell'handicap - Rilevanza - Condizioni e limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
La disposizione dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, dev’essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)