diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 11940 del 03/05/2024 (Rv. 671482-01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Studio professionale associato - Pagamento del compenso in favore dello studio anziché del professionista - Anche in presenza di prestazione eseguibile obbligatoriamente dal singolo associato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671482-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

In tema di studio professionale associato, pur potendosi attribuire a quest'ultimo la titolarità dei crediti derivanti dall'attività professionale degli associati, resta obbligatorio che la prestazione sia resa personalmente dal singolo professionista munito dei requisiti imposti dalla legge, non rientrando il credito per il compenso tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.

Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)