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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17718 del 02/07/2019 (Rv. 654463 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Studio professionale associato - Pagamento del compenso in favore dello studio anziché del professionista - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654463-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale (nella specie, attività di difesa e assistenza in un contenzioso tributario) degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)