diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 26960 del 22/12/2009 (Rv. 611346 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Docenti e ricercatori universitari di medicina - Rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611346-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria (nella specie, l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma), dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell'ambito dell'organico funzionale definito dal direttore generale d'intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l'attività di assistenza svolta dal personale universitario. (Nella specie, le S.U., in applicazione dell'anzidetto principio, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di corresponsione dell'"indennità di posizione variabile" proposta da alcuni docenti universitari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 5 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 5 com. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)