Sez. 4, Sentenza n. 7376 del 06/02/2014 Cc. (dep. 17/02/2014) Rv. 259264 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Archiviazione disposta dal Giudice di pace - Richiesta di restituzione delle cose sequestrate - Omessa pronuncia e restituzione degli atti al P.M. - Atto abnorme.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE
Costituisce atto abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, investito, dopo l'archiviazione del procedimento, di una richiesta di restituzione delle cose sequestrate, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché provvedere direttamente ai sensi dell'art. 676, comma primo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)