Sez. U, Sentenza n. 4 del 31/01/2001 Cc. (dep. 08/02/2001) Rv. 217760 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Differimento a udienza fissa - Nuova citazione dei testimoni indicati dal P.M. e non comparsi - Provvedimento del giudice di imposizione allo stesso P.M. del relativo onere - Legittimità - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a denuncia di abnormità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE
È legittima l'ordinanza con la quale il giudice, nel rinviare a udienza fissa la prosecuzione del processo, pone a carico del pubblico ministero l'onere di curare la rinnovata citazione dei testimoni non comparsi inseriti nella sua lista, in quanto tale citazione, anche quando risulti già instaurato il dibattimento, resta atto della parte che abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedervi, salvo che non si versi nelle ipotesi, esplicitamente previste, di ammissione della prova "ex officio" o di accompagnamento coattivo disposti dal giudice, nel qual caso essa non costituisce più atto di parte, ma oggetto di adempimento d'ufficio del giudice stesso, secondo la disciplina di cui all'art. 142, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. Ne discende che, non potendo essere considerata in alcun caso atto abnorme, la predetta ordinanza non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., e che, conseguentemente, il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso di essa è inammissibile. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato proposto dal rappresentante del P.M. contro il provvedimento giudiziale che lo aveva onerato della nuova citazione dei testimoni non comparsi da lui indicati, deducendone l'abnormità sotto il duplice profilo dell'anomala regressione e dell'irrimediabile stasi che esso avrebbe determinato nel processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 142, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 142, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)