diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1643 del 16/10/1981 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152334 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI MODICA QUANTITÀ DI SOSTANZE - SPACCIATORE - DETENTORE - DETENZIONE DI QUANTITÀ NON MODICA PER USO PERSONALE - SPACCIO DI QUANTITÀ MODICA - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1981-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152334-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI MODICA QUANTITÀ DI SOSTANZE - SPACCIATORE - DETENTORE - DETENZIONE DI QUANTITÀ NON MODICA PER USO PERSONALE - SPACCIO DI QUANTITÀ MODICA - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 primo comma legge n. 685 del 1975 in relazione all'art. 3 cost., che punisce con pena edittale più grave colui che detiene anche per uso personale quantità non modica di sostanze stupefacenti rispetto allo spacciatore della stessa sostanza di quantità modica per uso personale non terapeutico di terzi. (la Corte di Cassazione ha chiarito che non si rinviene nelle due ipotesi una disparità di trattamento, essendo informata al principio di ragionevolezza la diversa disciplina dei due comportamenti, di cui, certamente più grave, è quello posto in essere dal soggetto che accumula la droga rispetto a colui che la detiene e la spaccia in piccole dosi, stante il pericolo oggettivo della circolazione di una maggiore quantità della merce). (V mass n 144625).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)