Sez. 1, Sentenza n. 3363 del 09/11/1979 Ud. (dep. 12/03/1980) Rv. 144625 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI MODICA QUANTITA DI SOSTANZA - SPACCIATORE E DETENTORE - DIVERSITA DI TRATTAMENTO GIUSTIFICATA - QUANTITA NON MODICA - OMESSA DIFFERENZIAZIONE LEGISLATIVA DI TRATTAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI MODICA QUANTITA DI SOSTANZA - SPACCIATORE E DETENTORE - DIVERSITA DI TRATTAMENTO GIUSTIFICATA - QUANTITA NON MODICA - OMESSA DIFFERENZIAZIONE LEGISLATIVA DI TRATTAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata - in relazione all'art 3 della Costituzione - la questione di legittimita costituzionale degli articoli 71, 72 ed 80 della legge n 685 del 1975 sotto il profilo che la citata legge mentre si preoccuperebbe, attraverso i predetti articoli, di assicurare una diversita di trattamento tra lo spacciatore ed il consumatore, purche quest'ultimo detenga solo una modica quantita di sostanza, non porrebbe, d'altro lato, alcuna differenza di trattamento tra il consumatore e lo spacciatore quando il primo detenga quantita non modiche di stupefacente.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)