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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1822 del 23/01/2019 (Rv. 652366 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Diniego di rimborso - Cessazione dell'attività - Prova dei fatti costitutivi del diritto di credito - Necessità.
Stato
decisa il 2019-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652366-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)