Sez. 5 - , Ordinanza n. 12291 del 18/05/2018 (Rv. 648374 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Diniego di rimborso - Onere della prova - Contribuente - Spettanza - Obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Nel processo tributario, ove il contribuente impugni il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso, è tenuto alla dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, senza che assuma rilevanza l'obbligo dello stesso, previsto dall'art. 2220 c.c., di conservare le scritture contabili solo per un periodo di dieci anni, poiché l'onere di conservazione della documentazione deve essere distinto da quello della prova in giudizio, che segue le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2220, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)