Sez. 3, Sentenza n. 5454 del 12/03/2005 (Rv. 581370 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Eccezione di incapacità - Momento di deduzione - Udienza di assunzione - Prima difesa successiva - In caso di avvenuta conoscenza dell'incapacità successivamente all'udienza di assunzione - Conseguenze ai fini della deduzione dell'eccezione come motivo di ricorso per cassazione - Specificazione della ragione della contestazione successiva all'udienza di assunzione - Necessità - Specificazione con la memoria illustrativa - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE
L'eccezione di incapacità a testimoniare deve essere sollevata in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al più tardi dal momento della acquisita conoscenza della nullità stessa ove successiva, restando, in difetto, tale nullità sanata dalla acquiescenza della parte che aveva interesse a farla valere; ai fini della tempestività dell'eccezione non è sufficiente affermare la tardività della conoscenza della nullità, ma è necessario specificare le circostanze della avvenuta tardiva conoscenza. Ne consegue che non è idoneo ad evidenziare la corrispondente violazione di legge il motivo di ricorso per cassazione con il quale il ricorrente deduca di avere formulato la contestazione della capacità del teste non immediatamente dopo la sua assunzione, ma all'udienza successiva, senza precisarne la ragione. Nè l'inidoneità del motivo può essere supplita attraverso l'allegazione di tale ragione - nella specie indicata nell'assenza del legale del ricorrente all'udienza di assunzione - soltanto nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., atteso che essa è destinata esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, e non può servire a dedurre nuove censure o a sollevare questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e nemmeno a specificare, integrare o ampliare il contenuto del motivo originario (che, nella specie, non risultava articolato con la completa individuazione delle modalità di rilevazione dell'eccezione avanti al giudice del merito sotto il profilo della tempestività).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)