Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE | Incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. - Rilevabilità "ex officio" - Esclusione - Eccezione di incapacità a deporre - Formulazione anteriormente all'ammissione del mezzo di prova - Necessità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE
L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova.
Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)