Sez. 2, Sentenza n. 645 del 21/01/2000 (Rv. 533027 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Giudizio di opposizione - Contraddittori necessari - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico ex art. 11 legge n. 319 del 1980 sono contraddittori necessari il detto ausiliare del giudice ed i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compenso. Ne consegue che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati dinanzi al Collegio in camera di consiglio deve essere notificato dal ricorrente non soltanto al C.T.U., ma altresì alla controparte, dovendo in difetto essere integrato il contraddittorio ex art. 102 comma secondo cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)