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Sez. 2, Sentenza n. 7528 del 30/03/2006 (Rv. 589005 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Annullamento in sede di legittimità delle pronuncia emessa con rinvio al giudice competente - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589005-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico ex art. 11 legge n. 319 del 1980 sono contraddittori necessari l'ausiliare del giudice ed i soggetti a carico dei quali le spese relative alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito potrebbero avere riflessi patrimoniali, con la conseguenza che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati dinanzi al Collegio in camera di consiglio deve essere notificato dal ricorrente non soltanto al C.T.U., ma altresì alla controparte. Pertanto qualora si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, risulta viziato l'intero procedimento, sicchè il giudice di legittimità deve disporre l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa, con rinvio della causa al giudice "a quo", titolare della competenza funzionale in materia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)