Sez. 2, Sentenza n. 7847 del 24/09/1994 (Rv. 487877 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI | Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. non proposto in corso di causa - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Provvedimento sulle spese - Necessità - Principio della soccombenza potenziale - Operatività - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI
Il pretore, con l'ordinanza che dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine ad un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. non proposto in corso di causa (così come nell'ipotesi di rigetto dell'istanza del ricorrente), deve provvedere sulle spese di lite - atteso che la detta ordinanza definisce il procedimento cautelare - applicando il principio della cosiddetta soccombenza potenziale, da verificare sulla base di un semplice giudizio circa la fondatezza della domanda proposta in via d'urgenza e delle relative eccezioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)