Sez. 5, Sentenza n. 14402 del 15/06/2010 (Rv. 613665 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposte di registro, catastali e ipotecarie - Aliquota agevolata per gli imprenditori agricoli a titolo principale - Esercizio dell'impresa agricola in forma societaria - Applicabilità - Esclusione - Contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento e libera concorrenza - Esclusione - Contrasto con la direttiva CE n. 72/159 - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di imposte di registro, catastali ed ipotecarie, l'esercizio dell'impresa agricola in forma societaria (nel caso di specie, di capitali) esclude l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 1 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, dovendo desumersi la nozione di imprenditore agricolo dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (di attuazione delle direttive CE nn. 72/159, 72/160 e 72/161 del Consiglio, del 17 aprile 1972), il quale (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228), qualificava imprenditori agricoli a titolo principale soltanto quelli individuali. Tale disciplina non contrasta né con i principi costituzionali di parità di trattamento e libera concorrenza, mirando l'agevolazione a favorire coloro che coltivano direttamente il fondo e traggono dall'attività agricola la fonte principale del loro reddito, né con l'orientamento della Corte di Giustizia CE che impedisce di escludere le società dalla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, operando tale parificazione limitatamente alle provvidenze previste dalla disciplina nazionale che costituisce attuazione della normativa comunitaria.
Riferimenti normativi: Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)