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Sez. 5, Sentenza n. 17962 del 19/10/2012 (Rv. 624072 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli - Acquisto da parte di società diverse dalle cooperative - Applicabilità dell'aliquota ridotta ex art. 1 bis della tariffa allegato A del d.P.R. n. 634 del 1972 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624072-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'8 per cento, prevista dall'art. 1-bis della tariffa, parte prima, allegato A, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36), per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli comportanti l'acquisto di essi da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, o associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non possono ricomprendersi nell'ambito della categoria delle "associazioni" le società, poichè al termine associazione non si può attribuire un significato tecnico-giuridico diverso da quello, privatistico, di soggetto pluripersonale diverso dalle società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile, ed inoltre, le disposizioni che introducono un trattamento tributario agevolato sono di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. cod. civ.).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 1 bis, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 13, Legge 21/02/1977 num. 36 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)