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Sez. L, Sentenza n. 3932 del 19/03/2001 (Rv. 544905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Compenso - Base di calcolo - Disciplina applicabile - Trattamento deteriore rispetto a quello legale previsto da clausole della contrattazione collettiva - Nullità.
Stato
decisa il 2001-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Atteso il concetto di onnicomprensività della retribuzione assunto dall'art. 2108 cod. civ., in relazione all'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, ai fini del calcolo del compenso per lavoro straordinario, la retribuzione da assumere a base del calcolo di entrambi tali compensi deve includere le quote delle mensilità aggiuntive ed ogni altro elemento retributivo (normale ed ordinario) continuativo, obbligatorio e predeterminato o predeterminabile, eccettuati i compensi straordinari per loro natura o per patto espresso, anche se di fatto continuativamente corrisposti. Le clausole della contrattazione collettiva applicabile, che adottino una più ristretta base di calcolo, sono, pertanto, nulle - per contrarietà alle norme imperative degli articoli citati - e sostituite di diritto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., salva l'ipotesi che il diverso sistema di computo adottato dalla contrattazione collettiva assicuri al lavoratore un trattamento economico pari o superiore a quello derivantegli dall'applicazione dei criteri legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)