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Sez. L, Sentenza n. 2645 del 07/02/2007 (Rv. 594698 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Compenso - Criteri per la determinazione della base di calcolo - Inserimento automatico di emolumenti a carattere retributivo e continuativo - Esclusione - Principio di onnicomprensività della retribuzione - Insussistenza - Riferimento alla norma collettiva che fissa le modalità di detrminazione di detto compenso - Necessità.
Stato
decisa il 2007-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594698-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

In ossequio alla norma dell'art. 2108 cod. civ. per la quale il lavoro straordinario deve essere compensato con un aumento di retribuzione rispetto al lavoro ordinario, nel determinare i criteri di calcolo di tale compenso, il giudice, in assenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, pur in presenza di emolumenti aventi carattere di continuità e natura retributiva, deve prendere a riferimento la norma collettiva che fissa i criteri di compenso del lavoro straordinario, verificandone la coerenza con la norma di legge in relazione alle modalità di fissazione della base di computo (Nella fattispecie la Corte ha cassato la pronunzia di merito che aveva accolto la domanda di un gruppo di dipendenti di un'azienda municipalizzata che chiedevano l'inserimento nella base di calcolo del compenso del lavoro straordinario di alcune voci retributive aventi carattere di continuità, senza prendere in considerazione la norma collettiva che fissava detta base di calcolo esclusivamente in una maggiorazione dello "stipendio orario").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/03/1923 num. 612 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)