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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE | Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell’attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664439-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE

La morte dell'attore in senso sostanziale, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che, avendo come scopo quello di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività sottratte al suo controllo, presuppone comunque la valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti.

Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)