Sez. L, Sentenza n. 5753 del 29/12/1977 (Rv. 389276 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - VIOLAZIONE - RESPONSABILITA PER DANNI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - VIOLAZIONE - RESPONSABILITA PER DANNI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA.*
Ai fini dell'imputabilita dell'inadempimento del lavoratore agli obblighi specifici assunti con il contratto di lavoro e di conseguenza per l'affermazione della responsabilita per danni del dipendente nei confronti del datore di lavoro, e sufficiente la sussistenza di una colpa lieve nel porre in atto le infrazioni accertate, e cioe di una semplice leggerezza, equivalente a Mancanza di diligenza nel disimpegno delle mansioni contrattualmente assunte. (nella specie, la Corte ha cassato la sentenza del merito, con cui era stata esclusa la responsabilita di una segretaria di studio legale per negligente tenuta dello schedario dei clienti, sul presupposto che non sussistesse responsabilita del dipendente per colpa lieve).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)