Sez. L, Sentenza n. 3416 del 03/06/1982 (Rv. 421389 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - MANCATA RESTITUZIONE DELLE COSE AFFIDATE AL LAVORATORE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUSTODIA - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - MANCATA RESTITUZIONE DELLE COSE AFFIDATE AL LAVORATORE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUSTODIA - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA.*
Nel caso in cui il lavoratore, per un evento che abbia inciso negativamente sull'Obbligo di custodia, non abbia potuto restituire le cose affidategli, è sufficiente, ai fini dell'imputabilità dell'inadempimento dell'Obbligo di restituzione e della conseguente affermazione della responsabilità dello stesso lavoratore nei confronti del datore di lavoro, la sussistenza di una colpa lieve e cioè di una semplice leggerezza, equivalente a Mancanza di diligenza nel disimpegno delle mansioni contrattualmente dovute. (V 5847/79, mass n 402507; (V 5753/77, mass n 389276; (V 5154/77, mass n 388777).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)