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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31069 del 28/12/2017 (Rv. 649707 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Riqualificazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Presupposti e fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-28
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649707-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di imposta di registro sugli atti negoziali, ai fini dell'interpretazione degli stessi, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 sancisce la preminenza del dato giuridico reale e dell'effettiva causa negoziale, avuto riguardo non alla consistenza documentale degli atti ma agli effetti giuridici prodotti dallo stesso, con la conseguenza che la riqualificazione giuridica dell'operazione complessiva può essere effettuata dall'Ufficio anche nell'ipotesi di collegamento negoziale di più atti che, ancorché non contestualmente, realizzino, sul piano della regolamentazione degli interessi dei contraenti, un unico risultato preordinato sul piano causale. (Fattispecie relativa ad avviso di liquidazione di imposta di registro emesso in relazione ad una serie di operazioni - cessione di automezzi e contratti di "leasing", sottoscrizione, per interposta persona, di contratti di locazione e vendita di immobili utilizzati per l'esercizio di attività di autotrasporto della società contribuente - qualificato dall'Ufficio, in ragione della causa unitaria, come cessione di ramo aziendale).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)