Sez. 5, Sentenza n. 9162 del 16/04/2010 (Rv. 612686 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Vendita con più atti separati ed in tempi diversi di beni di un'azienda - Qualificazione come cessione d'azienda - Possibilità - Valutazione da parte del giudice di merito - Criteri - Riunione delle cause aventi ad oggetto i singoli contratti ed interpretazione complessiva delle pattuizioni - Necessità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, siccome il criterio fissato dall'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 impone di tener conto, nella qualificazione del negozio, della sua causa reale e degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, qualora siano stati stipulati, anche in tempi diversi, più atti di cessione di beni facenti parte di un'azienda, il giudice tributario di merito, per verificare se l'intenzione effettiva dei contraenti sia quella di trasferire non già il singolo bene, ma l'intero complesso aziendale o parte di esso - situazione che rende applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale -, deve riunire tutte le cause aventi ad oggetto i contratti riguardanti i singoli beni e valutare congiuntamente le pattuizioni stipulate, anche non contestualmente, a prescindere dalla sussistenza o meno di un intento elusivo. All'esito dell'attività in questione, deve qualificare gli atti come cessione di azienda nel caso in cui i beni ceduti nella loro complessità siano potenzialmente utilizzabili per un'attività di impresa, senza che abbia rilievo alcuno né l'assenza di attualità dell'esercizio dell'impresa né la mancata cessione delle relazioni finanziarie, commerciali e personali.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)