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Sez. L, Sentenza n. 13887 del 23/07/2004 (Rv. 574936 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Art. 11 legge n. 564 del 1981 - Portata - Concorrenza con la più ampia tutela del danno biologico - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574936-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

Il diritto all'equo indennizzo - attribuito ai ferrovieri dall'art. 11 della legge 6 ottobre 1981 n. 564 quale effetto (non unico) dell'infermità contratta per causa di servizio, e spettante non solo in relazione alle infermità intervenute successivamente alla entrata in vigore della legge stessa, ma anche in relazione a quelle contratte in epoca anteriore, purché dopo il 30 giugno 1956 - non esclude di per sè la tutela risarcitoria del danno biologico, più ampia oggettivamente, (in quanto estesa a qualsiasi lesione della integrità psicofisica, e non limitata alle sole menomazioni ascrivibili ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648), e soggettivamente, siccome stesa a tutte le persone, e non limitata ai dipendenti pubblici (anche nella nuova veste privatizzata).

Riferimenti normativi: Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, DM Trasporti 02/07/1983, Legge 10/08/1950 num. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)