Sez. U, Sentenza n. 11395 del 19/12/1996 (Rv. 501436 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Art. 11 legge n. 564 del 1981 - Portata - Termini per la presentazione della domanda - Decorrenza - Rilevanza ai suddetti fini della domanda di riconoscimento della causa di servizio - Termini applicabili alla presentazione di quest'ultima domanda.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
L'art. 11 della legge 6 ottobre 1981 n. 564 ha, per la prima volta, attribuito ai ferrovieri il diritto all'equo indennizzo quale effetto (non unico) dell'infermità contratta per causa di servizio stabilendo altresì che il suddetto beneficio compete non solo in relazione alle infermità sopravvenute dopo l'entrata in vigore della legge stessa, ma anche in relazione a quelle contratte in epoca anteriore, purché dopo il 30 giugno 1956; in relazione a quest'ultima ipotesi, di natura transitoria, la richiesta di equo indennizzo deve essere presentata nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge in relazione alle infermità pregresse - ferma restando l'ammissibilità delle domande presentate prima di tale data - potendo l'interessato utilizzare il riconoscimento della causa di servizio, se già avvenuto, ovvero potendo anche presentare contemporaneamente la richiesta di tale accertamento, non essendosi verificata alcuna preclusione in relazione a tale diritto; per le infermità contratte in epoca successiva la tempestività della domanda di accertamento di tale causa (secondo la disciplina fissata per gli impiegati civili dello stato) costituisce un presupposto necessario della richiesta del suddetto beneficio, la quale deve essere a sua volta presentata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento che tale causa riconosce, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Inoltre l'organo sanitario chiamato ad esprimere il parere medico legale in relazione al riconoscimento della causa di servizio non può limitarsi alla formulazione del relativo giudizio (come prevedeva l'art. 38 del D.M. 19 dicembre 1958) ma deve altresì, in vista dell'equo indennizzo, pronunciarsi contestualmente in ordine all'eventuale appartenenza dell'infermità o lesione contratta dal dipendente ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (art. 6 D.M. 2 luglio 1983) e la stessa pronuncia deve essere fatta dagli organi dell'azienda (art. 5 dello stesso D.M.).
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 35, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 36, Legge 26/03/1958 num. 425 CORTE COST., Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, DM Trasporti 02/07/1983 art. 1, DM Trasporti 02/07/1983 art. 4, DM Trasporti 02/07/1983 art. 5, DM Trasporti 02/07/1983 art. 6, DPR 23/12/1978 num. 915 CORTE COST., DM Trasporti 19/12/1958 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)