Sez. 4, Sentenza n. 1758 del 30/11/1984 Ud. (dep. 20/02/1985) Rv. 168002 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DETENZIONE PER ALTRA CAUSA - OBBLIGO DI DEDUZIONE A CARICO DELL'IMPUTATO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DETENZIONE PER ALTRA CAUSA - OBBLIGO DI DEDUZIONE A CARICO DELL'IMPUTATO.*
Qualora l'imputato sia detenuto per altra causa rispetto a quella per la quale è stato ritualmente citato a comparire e lo stato di detenzione non risulti documentato allorché fu celebrato il dibattimento a suo carico, legittimamente ne è dichiarata, in quella Sede, la contumacia in quanto incombe su di lui l'Obbligo di rendere noto all'autorità precedente il suo sopravvenuto impedimento, onde si possa tempestivamente provvedere alla sua traduzione ed al suo accompagnamento all'udienza. (V mass n 165355, giurisprudenza costante).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)