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Sez. 2, Sentenza n. 266 del 01/03/1989 Ud. (dep. 15/01/1990) Rv. 183014 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DETENZIONE PER ALTRA CAUSA - OBBLIGO DI DEDUZIONE A CARICO DELL'IMPUTATO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183014-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DETENZIONE PER ALTRA CAUSA - OBBLIGO DI DEDUZIONE A CARICO DELL'IMPUTATO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La detenzione dell'imputato per altra causa non risultante dal processo deve essere tempestivamente dedotta e documentata come ogni altro motivo di legittimo impedimento. La comunicazione, fatta oralmente dal difensore all'udienza dibattimentale, circa lo stato di detenzione per altra causa dell'imputato Forma oggetto di valutazione discrezionale del giudice procedente, che non può essere censurata in Sede di legittimità se correttamente motivata. (V mass n 177310; (Conf mass n 168002).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)