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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 20 novembre 1975, causa 49/75

Decisione
decisa il 1975-11-20
ECLI
ECLI:EU:C:1975:158

Epigrafe

Nel procedimento 49-75, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Sozialgericht di Augusta (V sezione) nella causa dinanzi ad esso pendente fra: CAMILLA BORELLA, nata Locatelli, residente in Pizzighettone (Cremona), e LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHWABEN, con sede in Augusta, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 in materia di previdenza sociale, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher, presidente di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 sullo statuto della Corte CEE si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Il 23 ottobre 1973 l'attrice nella causa principale, signora Borella, nata Locatelli, cittadina italiana residente in Italia, presentava alla Landesversicherungsanstalt Schwaben (convenuta nella causa principale) una domanda volta ad ottenere che le fosse concessa una pensione di reversibilità in base al regime pensionistico tedesco.
paragrafo 2
Il marito dell'attrice, deceduto il 20 settembre 1973, aveva lavorato in Germania dal 24 marzo 1941 al 3 gennaio 1942 e versato, durante tale periodo, 9 contributi mensili all'ente previdenziale tedesco. Dichiarato professionalmente inabile al lavoro il 9 aprile 1965, egli aveva percepito, in virtù di tali contributi, una pensione con effetto dal 1 aprile 1964. Con decisione 21 settembre 1972 gli era poi stata concessa, dal 1 luglio 1972, la pensione d'invalidità.
paragrafo 3
In data 10 settembre 1974 la convenuta respingeva la domanda in quanto i periodi assicurativi maturati in Germania non raggiungevano i 12 mesi richiesti dall'art. 48, n. 1 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 4
L'attrice ha impugnato tale decisione dinanzi al Sozialgericht di Augusta che, con ordinanza 28 maggio 1975, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 5
«Se l'art. 48, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità; GU n. L 149), vada interpretato nel senso che l'ente previdenziale di uno Stato membro è tenuto a versare delle prestazioni ai superstiti di un assicurato — residenti in un altro paese della Comunità del quale abbiano la cittadinanza — quando il titolare del diritto abbia maturato, in forza della legislazione di tale Stato, periodi assicurativi inferiori a dodici mesi, e ciononostante abbia fruito di prestazioni previdenziali fino alla morte e dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71.»
paragrafo 6
Il Sozialgericht osserva che la Corte, pur non potendo, come essa stessa ha costantemente precisato nella sua giurisprudenza, classificare una norma interna alla stregua del diritto comunitario, è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale i criteri per l'interpretazione del diritto comunitario, che potranno guidarlo nel valutare gli effetti della predetta norma. Esso cita poi l'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in base al quale:
paragrafo 7
«… se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi», ma fa notare che l'art. 1263, paragrafo 2, della Reichsversicherungsordnung (RVO) deroga a tale principio in quanto concede la pensione di reversibilità ogni volta che al defunto, nel momento della sua morte, «spettava» («zustand») una pensione.
paragrafo 8
Secondo il Sozialgericht, per poter parlare dell'esistenza d'un tale diritto a pensione, è sufficiente che sia stata adottata in proposito una decisione, anche se viziata.
paragrafo 9
Ai sensi dell'art. 28, n. 2, del regolamento n. 4 (abrogato dal regolamento n. 1408/71) erano sufficienti sei mesi di contributi per far sorgere il diritto a pensione. Nel caso di specie non si può neppur far riferimento alle disposizioni transitorie contenute nel regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, relativo alla modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 74) L'art. 118, n. 2, del suddetto regolamento prevede infatti la revisione d'ufficio soltanto per gli eventi assicurati verificatisi prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 e non già per quelli verificatisi in data successiva.
paragrafo 10
Il provvedimento di rinvio è pervenuto in cancelleria il 5 giugno 1975.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale ritiene di aver diritto ad una pensione di reversibilità in base al regime pensionistico tedesco. Benché i periodi assicurativi maturati ih Germania possano essere presi in considerazione nel calcolo della pensione italiana, occorre — essa avverte — tener presente che la pensione corrispondente ai periodi assicurativi maturati in Germania risulterà di ammontare diverso a seconda dell'ordinamento previdenziale (tedesco o italiano) nel cui ambito sarà liquidata. Basterebbe, al riguardo, ricordare che le pensioni versate nella Repubblica federale sono rivalutate ogni anno e che ben differente è il potere d'acquisto delle pensioni versate nei diversi Stati membri. Di conseguenza, se i periodi assicurativi tedeschi confluissero nel calcolo della pensione italiana, l'attrice ne subirebbe un pregiudizio finanziario, non giustificato dall'art. 48 del regolamento n. 1408/71, il quale si propone unicamente di semplificare le formalità amministrative. Tale obiettivo — aggiunge l'attrice — non ha impedito che la pensione concessa all'assicurato gli fosse corrisposta anche dopo il 1o ottobre 1972. Nella fattispecie deve pertanto prevalere il principio della tutela del legittimo affidamento, principio fondamentale del diritto tedesco che si impone anche nel diritto comunitario. Esso implica che si continui a versare la pensione di cui ha goduto per anni il marito dell'attrice.
paragrafo 2
Secondo la convenuta nella causa principale, la sopravvenienza di un nuovo evento (nella fattispecie il decesso dell'assicurato in data 20 settembre 1973) dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, avvenuta il 30 settembre 1972, non permette di far valere dei diritti quesiti. Si deve dunque applicare l'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (come si evince, non per ultimo, dal combinato disposto degli artt, 94, n. 1, e 99 di detto regolamento) invece dell'art. 28, n. 2, del regolamento n. 4, anche se il defunto aveva continuato a riscuotere una pensione dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 3
La concessione d'una pensione tedesca non può nemmeno venir giustificata con richiamo al principio del legittimo affidamento. Indubbiamente le disposizioni transitorie di cui all'art. 118 del regolamento n. 574/72 dimostrano che il suddetto principio non è estraneo al diritto comunitario, ma esse fanno valere la tutela del legittimo affidamento solo per gli eventi verificatisi prima che entrasse in vigore il regolamento n. 1408/71. Il regolamento n. 1408/71, dal canto suo, non viola il principio sopra ricordato, ma intende semplicemente evitare il versamento di prestazioni di minima entità. Spetta quindi all'ente previdenziale italiano assumere a proprio carico i periodi controversi e tenerne conto nell'applicazione dell'art. 46, n. 2, del suddetto regolamento.
paragrafo 4
Non si può neppure affermare che non sussiste la seconda delle condizioni indicate all'art. 48, n. 1, perché ciò implicherebbe che in Germania si possa avere diritto ad una pensione con soli nove mesi di contributi, mentre è noto che l'ordinamento tedesco richiede, in materia di assicurazioni d'invalidità e di vecchiaia, almeno 60 mesi di contributi.
paragrafo 5
L'art. 1263, n. 2, della RVO non può in alcun caso costituire il fondamento giuridico del preteso diritto a pensione: esso può venir invocato soltanto per chiedere una pensione ai sensi dell'ordinamento previdenziale tedesco. Non si può invece sostenere che una pensione di reversibilità tedesca spetti in base ad una pensione tedesca di cui il defunto beneficiava esclusivamente in virtù del cumulo dei periodi assicurativi maturati nei vari Stati membri previsto dall'art. 27, n. 1, del regolamento n. 3. La pensione goduta dal defunto non era stata versata in base al solo ordinamento previdenziale tedesco, dal momento che il diritto alla pensione era sorto in forza delle norme comunitarie. Il legislatore tedesco non è competente a concedere pensioni dirette o di riversibilità spettanti in virtù del cumulo contemplato dai regolamenti CEE.
paragrafo 6
La Commissione ritiene che l'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71, non si applichi al caso di specie. Ciò risulta — a suo parere — dal fatto che l'art. 1263, paragrafo 2, della RVO prevede la concessione di una pensione di reversibilità se il defunto, al momento del decesso, aveva diritto ad una pensione. Su tale diritto non ha influito l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, come è dimostrato dall'art. 94, n. 5, e dal 7o considerando del suddetto regolamento.
paragrafo 7
Un secondo motivo per negare l'applicazione dell'art. 48, n. 1, consiste — secondo la Commissione — nella circostanza che detto articolo contempla semplicemente un'eccezione al principio del cumulo dei periodi assicurativi maturati all'estero, principio imposto agli enti previdenziali dall'art. 45, n. 1, della stesso regolamento. Nel caso di specie, tuttavia, il diritto alla pensione è sorto indipendentemente dal compimento di tali periodi.
paragrafo 8
La Commissione ritiene pertanto che la questione sottoposta alla Corte possa essere risolta come segue:
paragrafo 9
«L'art. 48, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, non si applica alle prestazioni spettanti in forza dell'ordinamento previdenziale d'uno Stato membro, senza che per il sorgere del diritto alle prestazioni si debbano prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 45 dello stesso regolamento, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro.»
paragrafo 10
Il governo della Repubblica italiana osserva innanzitutto che sarebbe possibile risolvere la controversia in senso favorevole all'attrice nella causa principale sulla sola base del diritto nazionale ed indipendentemente dalla normativa di coordinamento e di armonizzazione contemplata, in proposito, dall'ordinamento comunitario.
paragrafo 11
La Corte di giustizia ha avuto più volte occasione di ribadire che le norme di coordinamento dei vari sistemi non si applicano quando il diritto a determinate prestazioni sia acquistato sulla base di una sola legislazione nazionale e non possono essere invocate per ridurre prestazioni di cui un ente previdenziale sia debitore in forza della propria legislazione. D'altronde, le finalità stesse della normativa comunitaria risulterebbero compromesse se la sua applicazione dovesse far perdere all'interessato diritti già acquisiti in uno degli Stati membri in base alla legislazione in esso vigente.
paragrafo 12
Ciò premesso, poiché la pensione di cui si discute era stata concessa, in base alla legislazione tedesca, in virtù dei contributi versati in Germania, ed altresì la pensione di reversibilità compete all'attrice nella causa principale in forza della stessa legislazione, non si vede quale rilevanza possa avere, nel caso di specie, l'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Ogni ipotizzabile discriminazione in argomento sarebbe del resto preclusa dagli artt. 7 del trattato e 2, n. 2; 3, n. 1; 10, n. 1; 28, nn. 1 e 2, e 28 bis del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 13
Non è possibile invocare l'art. 48, n. 1, per negare la pensione di reversibilità, poiché risulta che una pensione era stata a suo tempo liquidata al marito dell'attrice in virtù dei contributi assicurativi versati per un periodo inferiore ad un anno. L art. 48, n. 2, non può venir applicato nel caso di specie in quanto esso assume rilievo solo quando i periodi assicurativi maturati in uno Stato membro, e di durata complessiva inferiore ad un anno, non diano diritto a prestazioni previdenziali. Inoltre, non si tratta qui di un diritto a prestazioni previdenziali da liquidare sulla base di determinati periodi assicurativi, ma di una pensione di reversibilità, e quindi di un diritto che già in via di principio, e comunque secondo la legislazione tedesca, trae esclusiva origine dalla pensione già concessa al dante causa ed è liquidata sulla sola base di tale pensione.
paragrafo 14
Nessun argomento contrario può, infine, desumersi dall'art. 118 del regolamento n. 574/72, la cui ultima parte esclude l'ammissibilità di revisioni in «pejus». Appare inoltre assai discutibile che l'evento «morte» possa considerarsi utile alla individuazione di quella che la norma in esame definisce «data di realizzazione del rischio».
paragrafo 15
Non sembrano infatti ammissibili discriminazioni fra i superstiti a seconda che la morte del loro dante causa sia intervenuta prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 16
Il governo italiano propone perciò alla Corte di dichiarare che:
paragrafo 17
«i periodi minimi contemplati dalla normativa comunitaria quanto ai criteri di concessione delle prestazioni previdenziali nei rapporti fra i regimi nazionali non possono essere invocati per negare o ridurre prestazioni già dovute agli aventi diritto in base alla legislazione di un solo Stato membro»
paragrafo 18
e, in subordine, di risolvere in senso affermativo la questione ad essa sottoposta.
paragrafo 19
L'attrice nella causa principale, con l'avv. Helga Nielsen, del foro di Monaco, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Norbert Koch, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 22 ottobre 1975.
paragrafo 20
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 novembre 1975.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 28 maggio 1975, registrata in cancelleria il successivo 5 giugno, il Sozialgericht di Augusta ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 177 del trattato, una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 48, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei sistemi previdenziali ai lavoratori subordinati e alle loro famiglie che si trasferiscono nell'ambito della Comunità (GU n. L 149 del 5 luglio 1971, pag. 19).
punto 2
Detto articolo è del seguente tenore: «… se la durata totale dei periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi».
punto 3
Si chiede se la norma debba interpretarsi nel senso che l'ente competente di uno Stato membro deve fornire prestazioni ai superstiti di un assicurato residenti in un altro Stato membro — e cittadini di quest'ultimo — anche se i periodi maturati dal de cujus nel primo Stato non assommano ad un anno, e se all'assicurato spettavano, in virtù di detti periodi, prestazioni prima della morte, avvenuta posteriormente all'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. La questione è sorta nell'ambito di una causa pendente dinanzi al Landesversicherungsanstalt della Svevia tra una cittadina italiana e l'amministrazione tedesca. L'attrice reclama la pensione di reversibilità contemplata dalla disciplina previdenziale tedesca a favore dei lavoratori in quanto suo marito, deceduto nel settembre 1973, tra il 24 marzo 1941 e il 3 gennaio 1942 aveva lavorato in Germania versando regolarmente nove mensilità di contributi previdenziali. La domanda è stata respinta perché i periodi assicurativi maturati in Germania erano inferiori al minimo prescritto di 12 mensilità (art. 48, n. 1).
punto 4
Dal fascicolo risulta che — in base agli stessi periodi assicurativi — l'ente competente, con decisione 9 aprile 1965, aveva concesso al marito dell'attrice un sussidio di inabilità professionale, che dal luglio 1972 è stato convertito in pensione di invalidità. Il Sozialgericht sostiene che, in forza del § 1263, 2o comma della Reichsversicherungsordnung (RVO), la pensione di reversibilità è dovuta se l'assicurato poteva fruire di una prestazione al momento del decesso.
punto 5
A norma dell'art. 48, n. 1, la disposizione in esso contenuta si applica solo se sussistono due presupposti, cioè a) «se la durata totale dei periodi di assicurazione… non raggiunge un anno» e se b) «tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione» (dello Stato membro). La disposizione va dunque disapplicata se il diritto a prestazioni del lavoratore migrante o dei suoi aventi causa sorge in forza della sola disciplina vigente nello Stato membro di cui trattasi.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 6
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione deferitale dal Sozialgericht di Augusta con ordinanza 28 maggio 1975, afferma per diritto: Dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 48, n. 1, cioè che «la durata totale dei periodi di assicurazione … non raggiunga un anno» e che «tenuto conto di questi soli periodi nessun diritto alle prestazioni sia acquisito in virtù di tale legislazione» (dello Stato membro), la detta disposizione va disapplicata se il diritto a prestazioni del lavoratore migrante o dei suoi aventi causa sorge in forza della sola disciplina vigente nello Stato membro di cui trattasi.

Firme

R. Lecourt H. Kutscher A. M. Donner J. Mertens de Wilmars P. Pescatore M. Sørensen A. O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 novembre 1975. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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