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Sez. 6, Sentenza n. 10573 del 29/06/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161619 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - VIETATE - PUBBLICITÀ INGANNEVOLE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161619-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - VIETATE - PUBBLICITÀ INGANNEVOLE - FATTISPECIE.*

L'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 mira a garantire il consumatore nei confronti di una ingannevole pubblicità. E tale tutela non si riferisce agli acquirenti dotati di specifica Competenza, avvedutezza e di particolari cognizioni merceologiche, ma agli acquirenti di media accortezza, o meglio alle generalità dei consumatori, i quali hanno minore attitudine a rendersi conto delle manovre ingannevoli altrui. (nella specie è stata ritenuta sussistente la contravvenzione nella vendita di insaccati con la denominazione scritta a grandi lettere sull'involucro "prosciutto al naturale" e l'elenco degli additivi, anziché sull'involucro, in un bollino di metallo con caratteri illegibili).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)