Sez. 6, Sentenza n. 16825 del 19/09/1989 Ud. (dep. 01/12/1989) Rv. 182732 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - VIETATE - PUBBLICITÀ INGANNEVOLE - DESTINATARI DELLA TUTELA DI CUI ALL'ART. 13 LEGGE N. 283 DEL 1962 - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: DENOMINAZIONE IMPROPRIA DI "PAPPA REALE" E DI "PROPOLI".*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - VIETATE - PUBBLICITÀ INGANNEVOLE - DESTINATARI DELLA TUTELA DI CUI ALL'ART. 13 LEGGE N. 283 DEL 1962 - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: DENOMINAZIONE IMPROPRIA DI "PAPPA REALE" E DI "PROPOLI".*
L'art. 13 legge 30 aprile 1962, n. 283 mira a garantire il consumatore nei confronti di una ingannevole pubblicità. Tale tutela non si riferisce agli acquirenti dotati di specifica Competenza, avvedutezza e di particolari cognizioni merceologiche, ma agli acquirenti di media accortezza, o meglio alla generalità dei consumatori, i quali hanno minore attitudine a rendersi conto delle eventuali manovre ingannevoli del venditore o del produttore. (nella specie è stata ritenuta sussistente la contravvenzione nell'offerta in vendita di due prodotti contenenti, rispettivamente, l'1, 5 per cento di pappa reale liofilizzata ed il 3, 5 per cento di estratto di propoli, sulle cui confezioni era riportata la denominazione impropria di "pappa reale" e di "propoli", tale da trarre in inganno gli acquirenti circa le proprietà nutritive di tali prodotti). (Conf mass n 161619; (Conf mass n 147881; (Conf mass n 106150).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)