Sez. 2, Sentenza n. 3178 del 05/06/1979 (Rv. 399550 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA O PASSIVA - TRASMISSIONE AGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA QUESTI ULTIMI - CONFIGURABILITA - ATTO RIASSUNTIVO NOTIFICATO SOLTANTO AD ALCUNI DI ESSI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - CESSIONE DELLE QUOTE EREDITARIE DEI COEREDI AL SOLO COEREDE CITATO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA O PASSIVA - TRASMISSIONE AGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA QUESTI ULTIMI - CONFIGURABILITA - ATTO RIASSUNTIVO NOTIFICATO SOLTANTO AD ALCUNI DI ESSI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - CESSIONE DELLE QUOTE EREDITARIE DEI COEREDI AL SOLO COEREDE CITATO - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, la legittimazione attiva o passiva si trasmette agli eredi i quali, succedendo nel processo al soggetto originario, vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali (a prescindere dalla scindibilita o inscindibilita del rapporto sostanziale), che impone la riassunzione del processo nei confronti di tutti i coeredi; ne consegue che, qualora l'atto riassuntivo sia stato notificato soltanto ad alcuni dei coeredi, deve disporsi la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (anche nella fase di appello, a norma dell'art 331 cod proc civ), ancorche il coerede citato siasi reso cessionario delle quote ereditarie dei coeredi rimasti estranei al processo. (Conf 6082/78, mass n 395906; (Conf 5023/77, mass n 388628).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)