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Sez. 2, Sentenza n. 5023 del 17/11/1977 (Rv. 388628 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DELLA PARTE DURANTE IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI EREDI - GIUDIZIO DI APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI EREDI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388628-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DELLA PARTE DURANTE IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI EREDI - GIUDIZIO DI APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI EREDI - NECESSITA.*

Qualora nel corso del giudizio di primo grado muoia una delle parti, la legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi e questi, succedendo nel processo al soggetto originario, vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali (a prescindere dalla scindibilita o meno del rapporto sostanziale), che impone, a norma dell'art 331 cod proc civ, l'integrazione del contraddittorio in fase di appello nei confronti di tutti gli eredi. (Conf 674/77, mass n 384248).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)