Sez. 2, Sentenza n. 3882 del 15/06/1981 (Rv. 414529 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - RIPARAZIONE - MANCATA RICOSTRUZIONE AD OPERA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO RESPONSABILE DELLA DISTRUZIONE DELLO ARGINE IVI ESISTENTE - EFFETTUAZIONE AD OPERA DEGLI ALTRI PROPRIETARI INTERESSATI - AMMISSIBILITA - SPESA RELATIVA - ADDOSSAMENTO AL PREDETTO PROPRIETARIO - DOMANDA DI CONDANNA DI COSTUI ALLA RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE - CONDANNA ALLE SPESE NECESSARIE PER LA RIPARAZIONE - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - RIPARAZIONE - MANCATA RICOSTRUZIONE AD OPERA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO RESPONSABILE DELLA DISTRUZIONE DELLO ARGINE IVI ESISTENTE - EFFETTUAZIONE AD OPERA DEGLI ALTRI PROPRIETARI INTERESSATI - AMMISSIBILITA - SPESA RELATIVA - ADDOSSAMENTO AL PREDETTO PROPRIETARIO - DOMANDA DI CONDANNA DI COSTUI ALLA RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE - CONDANNA ALLE SPESE NECESSARIE PER LA RIPARAZIONE - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Ai sensi dell'art 915 cod civ, ove la distruzione di un argine che serviva di ritegno alle acque sia imputabile al proprietario del fondo in cui esso insisteva ed il medesimo non provveda alla ricostruzione (come, uti dominus potrebbe fare), ben possono provvedervi (con suo Obbligo, per intanto, di consentire) gli altri proprietari interessati, nel qual caso la spesa relativa grava totalmente, in forza del successivo art 917, sul predetto proprietario. Pertanto, di fronte ad una domanda di condanna di quest'ultimo alla ricostruzione dell'argine, la pronunzia puo essere limitata alla condanna sostenere le spese necessarie per la riparazione, senza che al riguardo si configuri il vizio di extrapetizione, trattandosi di pretesa per implicito contenuta nella espressa piu ampia richiesta di ricostruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 915, Cod. Civ. art. 917, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)