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Sez. 2, Sentenza n. 3167 del 26/10/1974 (Rv. 371657 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - DECLARATORIA NEI CONFRONTI DELLE PARTI CON COMUNE INTERESSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA - AUTONOMO POTERE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371657-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - DECLARATORIA NEI CONFRONTI DELLE PARTI CON COMUNE INTERESSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA - AUTONOMO POTERE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*

La seconda disposizione del primo comma dell'art 97 cod proc civ, nell'affidare al giudice il potere discrezionale di dichiarare la solidarieta della condanna alle spese nei confronti delle parti che hanno comune interesse, non subordina l'Esercizio di tale potere all'istanza dell'altra parte. Ne puo ritenersi che la statuizione del primo giudice, che abbia pronunziato sulle spese del grado senza dichiarare la solidarieta della condanna, precluda al giudice dell'impugnazione lo Esercizio dell'autonomo potere discrezionale che la legge gli affida in relazione alla pronunzia sulle spese del giudizio di impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)