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Sez. 1, Sentenza n. 2404 del 19/05/1989 (Rv. 462807 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE - CONTROVERSIE INERENTE A RAPPORTI ECONOMICI COMPRESI NEL FALLIMENTO - CAPACI DI TESTIMONIARE DEL FALLITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462807-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE - CONTROVERSIE INERENTE A RAPPORTI ECONOMICI COMPRESI NEL FALLIMENTO - CAPACI DI TESTIMONIARE DEL FALLITO - ESCLUSIONE.*

Nelle controversie inerenti a rapporti economici compresi nel fallimento, deve escludersi che il fallito possa testimoniare, tenuto conto che lo stesso, nonostante l'attribuzione della legittimazione processuale al curatore, ha la qualità di parte in senso sostanziale, sicché opera nei suoi confronti il principio generale della relativa inconciliabilità con la veste di testimone e non la incapacità a testimoniare che alle condizioni di cui all'art. 246 cod. proc. civ., riguarda i soggetti diversi dai contendenti. (V 2711/73, mass n 366218).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)