Sez. L, Sentenza n. 7028 del 17/07/1998 (Rv. 517299 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Ruolo di parte e di testimone - Principio di inconciliabilità - Portata - Minore per le persone giuridiche - Conseguenze - Deposizione del legale rappresentante - Nullità conseguente - Tempestività dell'eccezione - Necessità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE
Il principio di inconciliabilità della veste di testimone con quella di parte, enunciato con riferimento alle persone fisiche, ha un portata minore per quel che concerne le persone giuridiche; conseguentemente, ferma restando l'incapacità a testimoniare della persona fisica che per statuto abbia la rappresentanza legale della società, l'eccezione di nullità della testimonianza resa dalla medesima deve comunque essere proposta al più tardi dopo la sua assunzione (o all'udienza successiva, in caso di mancata presenza del procuratore della parte interessata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)