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Sez. L, Sentenza n. 3531 del 27/04/1990 (Rv. 466869 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466869-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo post corporativo e non efficace erga omnes non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici e sia immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando il C.C.n.L. 22 luglio 1982 per i dipendenti SIP - aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento nel settimo livello ad un impiegato che svolgeva mansioni di capogruppo del servizio telefonico pubblico, avendo riguardo alla normativa dettata dal precedente contratto collettivo). (V 39/89, mass n 461274; (V 989/89, mass n 461961).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)