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Sez. 3, Sentenza n. 11283 del 16/11/1993 (Rv. 484342 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Ammissibilità ed inammissibilità | Accertamento dell'inammissibilità di domande o di eccezioni domanda o di esecuzione e declaratoria della loro infondatezza - Compatibilità - Funzione.
Stato
decisa il 1993-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484342-01

Impugnazioni civili - Appello - Ammissibilità ed inammissibilità

Per il principio di economia dei giudizi non è vietato al giudice d'appello, ove pure ravvisi una ragione di inammissibilità di una domanda o di una eccezione, di rilevarne anche l'infondatezza, al fine di evitare che l'eventuale rilievo in sede di cassazione delle erroneità della soluzione data alla questione pregiudiziale, renda inevitabile l'espletamento del giudizio di rinvio per la trattazione del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)