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Sez. 1, Sentenza n. 5832 del 11/06/1998 (Rv. 516379 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | In sede di giudizio di impugnazione - Pronuncia escludente l'ammissibilità del gravame - Conseguenze - Analisi e pronunce anche sul merito - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Nel caso di riforma della pronuncia di inammissibilità, in sede di giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516379-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

La pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione preclude al giudice "ad quem" l'esame del merito del gravame. Conseguentemente, in caso di annullamento in sede di legittimità della pronuncia d'inammissibilità il giudice di rinvio deve procedere all'esame del merito dell'impugnazione senza essere in alcun modo vincolato dalla precedente pronuncia, onde il soccombente non ha interesse a che la Corte di Cassazione proceda all'esame dei motivi inerenti alla statuizione di rigetto sul merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)