Sez. U, Sentenza n. 843 del 28/01/1998 (Rv. 512003 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie relativa a controversia proposta da un dipendente nei confronti dell'I.N.A.I.L. per omessa notifica di un bando di concorso interno.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di pubblico impiego, la giurisdizione del giudice amministrativo comprende tutte le pretese, anche quelle di contenuto patrimoniale, che trovano il loro titolo diretto ed immediato nello stesso rapporto di pubblico impiego; la giurisdizione del giudice ordinario riguarda, invece, solo le controversie sui cosiddetti diritti patrimoniali conseguenziali, ossia quei diritti che costituiscono conseguenza ulteriore e non immediata dell'illegittimità del provvedimento e del comportamento della pubblica amministrazione (in virtù dell'enunciato principio la S.C. ha stabilito che la controversia relativa alla pretesa violazione da parte dell'I.N.A.I.L. dell'obbligo di notificare ad un proprio dipendente il bando di un concorso interno appartiene alla giurisdizione del G.A., riguardando la violazione di un obbligo che l'istituto ha nei confronti di un pubblico dipendente in base al rapporto di pubblico impiego e la norma regolamentare interna emessa per l'adempimento di tale obbligo).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)