Sez. U, Sentenza n. 4208 del 13/04/1995 (Rv. 491773 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Posizioni di diritto soggettivo perfetto per il dipendente - Condizioni - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sul rapporto e non sugli atti - Conseguenza - Domande dirette a conseguire l'esatto adempimento della P.A. oppure il risarcimento del danno - Natura di questioni patrimoniali - Esclusioni - Estensione della predetta giurisdizione esclusiva - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego, ove per il dipendente si configurino posizioni di diritto soggettivo perfetto (correlate a posizioni di obbligo della P.A.), in quanto sorte direttamente dalla legge o da regolamenti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si esercita sul rapporto e non sugli atti (mediante annullamento di essi), con la conseguenza che non costituiscono questioni patrimoniali conseguenziali - ai fini della riserva di giurisdizione ordinaria contenuta nell'art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la cui applicabilità ha come indefettibile presupposto l'illegittimità di un atto accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela - e sono perciò devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le questioni poste da domande del dipendente medesimo che, sul presupposto dell'inadempimento della Pubblica Amministrazione, siano dirette a conseguire (dalla stessa P.A.) l'esatto adempimento oppure il risarcimento dei danni, qualunque sia l'entità della liquidazione richiesta.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)