Sez. 1, Sentenza n. 5320 del 01/06/1994 (Rv. 486835 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) | Fabbricati destinati all'esercizio di attività industriali - Pertinenze - Esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale ex art. 25, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 643 del 1972 - Applicabilità - Condizioni - Pertinenza - Non suscettibilità di diversa destinazione - Accertamento del giudice di merito.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici)
L'esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale prevista dall'art. 25, secondo comma, lettere d), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975 n. 694) si applica anche agli immobili costituenti pertinenze dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali - cioè di tutte le attività indicate nell'art. 2195 cod. civ. e quindi anche delle attività industriali - purché, oltre al requisito della esistenza di un vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 cod. civ., ricorra l'ulteriore requisito della non suscettibilità di diversa destinazione dell'immobile pertinenziale senza radicale trasformazione - L'accertamento sulla esistenza di tale requisito è rimesso al giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)