Sez. U, Sentenza n. 6153 del 20/10/1983 (Rv. 430948 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON LA S.I.A.E. - DOMANDA DEL LAVORATORE ASSUNTO DA UN AGENTE DI RUOLO PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'AGENTE STESSO - CHIAMATE IN CAUSA DELLA S.I.A.E. DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON LA S.I.A.E. - DOMANDA DEL LAVORATORE ASSUNTO DA UN AGENTE DI RUOLO PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'AGENTE STESSO - CHIAMATE IN CAUSA DELLA S.I.A.E. DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro con la società italiana autori ed editori (S.i.A.E.), la quale ha natura di ente pubblico economico, non trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, per il caso in cui, in tema di spettanze retributive, la domanda del lavoratore, assunto da un agente di ruolo secondo la previsione dell'art. 71 del regolamento del personale, sia proposta nei confronti di tale agente, e questi chiami in causa la società per essere tenuto indenne dalla relativa pretesa, atteso che, anche in dette ipotesi, la controversia non investe in via diretta la legittimità degli Atti amministrativi e discrezionali adottati dall'ente pubblico nell'Esercizio dei suoi generali poteri di autorganizzazione, ma riguarda il singolo rapporto di lavoro e le posizioni soggettive ad esso inerenti, e che tali posizioni non possono essere degradate ad interessi legittimi per effetto di Atti di gestione del rapporto stesso, ancorché corrispondenti ad Atti generali di autorganizzazione (la cui legittimità può essere sindacata "incidenter tantum" dal giudice ordinario, quale mezzo al fine di tutelare i diritti del lavoratore). (V 4733/80, mass nn 408544 e 408545).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)