Sez. 3, Sentenza n. 19916 del 20/02/2019 Cc. (dep. 09/05/2019) Rv. 275964 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice dell'esecuzione - Abnormità - Competenza del pubblico ministero in sede esecutiva - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
È abnorme l'atto con cui il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero al fine di provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 181 del d.lgs. n. 41 del 2004 e alla bonifica delle aree oggetto di gestione illecita di rifiuti. (In motivazione la Corte ha osservato che, dal combinato disposto degli artt. 658 e 679 cod. proc. pen., 86 disp. att. cod. proc. pen. e 13 regolamento di esecuzione cod. proc. pen., spetta al giudice la competenza ad eseguire i suddetti provvedimenti disposti con la sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 658, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)