Sez. 3, Sentenza n. 33289 del 28/04/2005 Ud. (dep. 13/09/2005) Rv. 232180 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reati paesaggistici - Ordine di rimessione in pristino - Pena sospesa subordinatamente alla rimessione - Legittimità - Fondamento.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di tutela del paesaggio, è legittima la sospensione condizionale della pena alla esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino impartito dal giudice con la sentenza di condanna per la esecuzione di opere in assenza di autorizzazione da parte dell'autorità proposta alla tutela del vincolo, o in difformità da essa, ai sensi dell'art. 181, comma secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, atteso che la sanzione specifica della rimessione in pristino si connette all'interesse di giustizia sotteso all'esercizio dell'azione penale stante la funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso che la stessa presenta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 164, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)